Il DDL Zan è entrato al centro del dibattito pubblico e sta creando divisioni anche all’interno dei partiti più progressisti. Premettendo che ogni diversità di visioni è legittima, abbiamo ritenuto di fondamentale importanza raccogliere i principali argomenti contrari all’approvazione del testo così come approvato dalla Camera dei deputati per esprimere in maniera chiara e precisa il nostro punto di vista.
Il DDL Zan attuale
Prima di analizzare punto per punto le critiche mosse al disegno di legge, occorre richiamare brevemente gli articoli centrali del testo approvato alla Camera dei deputati.
- L’articolo 1 del testo contiene le definizioni dei termini che verranno poi introdotti:
- Per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico;
- Con “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al “sesso”;
- “Orientamento sessuale” sta a significare l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;
- Per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al “genere”, anche se non corrispondente al “sesso”, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
L’articolo 2 e l’articolo 3 modificano rispettivamente gli articoli 604-bis e 604-ter del Codice Penale. Inserendo le seguenti parole: «per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità,» ai motivi già attualmente elencati.
L’articolo 4 ribadisce la salvaguardia della libertà d’espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, secondo il dettato dell’articolo 21 della Costituzione.
Gli articoli 7-8-9-10 contengono misure operative e culturali (istituzione giornata dedicata, prevenzione, centri contro le discriminazioni, statistiche e monitoraggio).
Semplicemente, la Legge Zan vuole inserire tra le discriminazioni già sanzionate dalla legge Mancino. Quindi quelle per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, anche quelle legate al sesso, all’identità di genere, all’orientamento sessuale ed alla disabilità. Sono previste anche l’istituzione della “Giornata Nazionale contro l’Omolesbobitransfobia” e attività di formazione e comunicazione volte ad abbattere lo stigma contro le persone LGBTQ+.
Le critiche al DDL Zan.
Fatto questo breve ma necessario richiamo, possiamo ora analizzare le principali critiche mosse al DDL Zan. Esse sono riassunte nelle proposte emendative formulate dall’Associazione “Arcilesbica”, un’associazione femminista radicale. Queste proposte testualmente sono:
– nelle definizioni all’art.1, usare i termini chiari di “sesso, stereotipi di genere, orientamento sessuale, transessualità”, invece che le attuali ambiguità;
– rendere esplicito che il DDL è coerente con il divieto vigente di affitto dell’utero. Essere contro la GPA non è omofobia;
– rendere esplicito che il DDL è coerente con la legge vigente 164/82 e con la sentenza Corte Cost. 180/2017. Il quale afferma che per il cambio di sesso: “va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo”. Essere contrari/e all’autocertificazione di genere non è transfobia.
Le mozioni nello specifico
La prima mozione sembra vertere sull’indeterminatezza linguistica del testo. Vi è la richiesta da parte di alcune associazioni femministe di sostituire le definizioni dell’articolo 1 con termini più specifici come “uomini e donne omosessuali e transessuali”. Partendo dal fatto che il concetto di identità di genere (quindi anche quello di genere), è già giuridicamente codificato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, mediante sentenza dell’11 ottobre 2018. La definizione presente nella legge in questione corrisponde alla definizione dell’OMS (“Transgender refers to gender identity and gender expression”), che per giunta ha sostituito il termine “transessuale” con “transgender”. Usare il termine “transessuali” esclude tutte le persone che secondo la legge 14 aprile 1982 n. 164 in materia di rettificazione di attribuzione di sesso non sono “trans”. Cioè tutte quelle persone non medicalizzate, non binary, pre-transizione e questioning.
In merito a quanto appena indicato, riteniamo fermamente che la legge Zan debba citare tutte le soggettività che possono essere vittime di transfobia. Al fine di creare un sistema di protezione realmente inclusivo e che non escluda nessuno.
Per quanto riguarda il secondo e il terzo emendamento proposto, ribadiamo ulteriormente che il DDL non riguarda né la gestazione per altri né un eventuale cambio di sesso. Teniamo poi a specificare che il termine corretto è maternità surrogata (MS) o, appunto, gestazione per altri (GPA) e non “utero in affitto”.
Per quel che invece concerne la preoccupazione di essere tacciati ed eventualmente sanzionati di omolesbobitransfobia, ricordiamo che il testo prevede all’articolo 4 la salvaguardia della libertà di espressione. Quello che verrà punito dalla legge sarà solamente l’aggressione, fisica o verbale, la propaganda e l’istigazione a delinquere contro una delle categorie sociali sopra citate.
Le Donne nel DDL Zan
Un’altra critica che viene fatta al DDL Zan è che equipara le donne a “minoranze” del mondo LGBTQ+. Questa critica muove dal presupposto che le donne non sono una minoranza e che non si debbano confondere le donne biologiche con le donne trans. Ciò giustifica la richiesta di togliere i riferimenti alla misoginia dal testo di legge. Per fare poi una legge ad hoc per i crimini d’odio misogino. Siamo però convinti che la formulazione del DDL Zan nulla tolga alle donne, che tutt’oggi sono una categoria sociale fortemente discriminata. Non dimentichiamo inoltre che il legislatore, scrivendo le leggi, segue il principio di astrattezza e generalità. Non dobbiamo quindi pensare alla legge Zan come ad una concessione alle minoranze. Chiunque, appartenente a una qualsiasi categoria sociale, anche maggioritaria, può essere oggetto di discriminazione o di violenza. Questa legge non è fatta per i diritti degli omosessuali o dei transgender. Questa legge è una legge di tutela per tutti.
In conclusione, auspichiamo il prima possibile la composizione di un fronte comune, unito in una battaglia oggi più che mai fondamentale volta all’approvazione della legge Zan. Una legge che dà una misura minima di civiltà, che non danneggia nessuno e non toglie alcun diritto, ma anzi fa compiere al nostro Paese un passo in avanti verso l’equità.